C.M. n. 10
PROT.AOODGOS n. 605
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Ministero della Pubblica Istruzione
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio VII |
| Roma, 18 gennaio 2008 |
| OGGETTO: Limiti
di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche per l’anno scolastico 2008 - 2009. |
Com'è noto, l'art.21-9° comma
della legge 11-3-1988,n.67 (legge finanziaria 1988)
stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito
previsti dall'art.28 -4° comma della legge
28-2-1986,n.41 (legge finanziaria 1986) sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione
del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 7
gennaio 2008 che il tasso d'inflazione programmato
per il 2008 è pari al 1,7%.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione
dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati,
per l'anno scolastico 2008-2009, come dal seguente
prospetto in euro:
| per i nuclei familiari formati dal
seguente numero di persone |
limite massimo di reddito per l'anno
scolastico 2007-2008 riferito all'anno
d'imposta 2006 |
rivalutazione in ragione del 1,7 %, con
arrotondamento all’unità di euro superiore
|
limite massimo di reddito espresso in
euro per l'a.s. 2008-2009 riferito all'anno
d'imposta 2007 |
| 1 |
4.718,00 |
euro 81,00 |
euro 4.799,00 |
| 2 |
7.827,00 |
euro 134,00 |
euro 7.961,00 |
| 3 |
10.062,00 |
euro 172,00 |
euro 10.234,00 |
| 4 |
12.017,00 |
euro 205,00 |
euro 12.222,00 |
| 5 |
13.971,00 |
euro 238,00 |
euro 14.209,00 |
| 6 |
15.835,00 |
euro 270,00 |
euro 16.105,00 |
| 7 e oltre |
17.695,00 |
euro 301,00 |
euro 17.996,00 |
Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è
stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U.
Serie Generale n.118 del 23-5-1990).
Si rammenta che con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con
la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato comunicato che
gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e
terzo anno dei corsi di studio degli istituti di
istruzione secondaria superiore sono esonerati dal
pagamento delle tasse scolastiche erariali.
L’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto,
tra l’altro, che resta fermo il regime di gratuità
ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005,n.226.
L’art.1 del D.M. 22 agosto 2007, n 139 - regolamento
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo
di istruzione – ha stabilito che l’istruzione
obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si
realizza secondo le disposizioni indicate
all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006,n.296.
Viene, pertanto, confermato l’esonero dal pagamento
delle tasse scolastiche erariali per gli studenti
che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno
dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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